Ticino Svizzera, Trattanda 10, Attuazione cantonale della revisione della disciplina della prescrizione, 20 aprile 2026
- 24 apr
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Ticino Svizzera, Trattanda 11, Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni , 20 aprile 2026.
Il rapporto della Commissione giustizia e diritti esamina l’iniziativa parlamentare Filippini–Aldi del 2021, che chiedeva di mantenere la gratuità della procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni solo per i casi previsti dal diritto federale o simili, introducendo invece spese per le procedure non legate a prestazioni o per la restituzione di contributi percepiti illegalmente. Le iniziativiste proponevano che le procedure fondate sull’art. 52 LAVS fossero soggette a spese calcolate sul valore litigioso e che il Tribunale informasse le parti sulle tariffe applicabili.
Il rapporto ricostruisce il quadro normativo: fino al 2020 la LPGA garantiva la gratuità della procedura, salvo comportamenti temerari. La revisione entrata in vigore nel 2021 ha eliminato tale principio, lasciando ai Cantoni la competenza di disciplinare le spese. Una sentenza del Tribunale federale del 2021 ha poi stabilito che in Ticino mancava una base legale per prelevare spese, poiché l’art. 29 Lptca non era stato adeguato alla nuova LPGA.
Il Consiglio di Stato, nel messaggio 8480, ritiene quindi necessaria una modifica dell’art. 29 Lptca. Pur riconoscendo alcuni spunti dell’iniziativa, osserva che la proposta non tutela sufficientemente la parte più debole nelle procedure sociali, tradizionalmente gratuite. Inoltre, le procedure potenzialmente soggette a spese non riguardano solo l’art. 52 LAVS, ma anche tutte le controversie contributive (assoggettamento, premi LAMal, contributi AVS/AI/IPG/AD, qualificazione dell’attività lucrativa). Per questo il Governo propone un controprogetto che sopprime il principio generale della gratuità, ma introduce un sistema uniforme: le controversie relative a prestazioni sono soggette a spese solo se la legge lo prevede, mentre negli altri casi la procedura è onerosa; l’importo è fissato tra 200 e 1'000 franchi, indipendentemente dal valore litigioso. Il Governo respinge inoltre l’idea di esentare enti pubblici e organismi di diritto pubblico, in coerenza con la scelta federale.
L’iniziativista Lara Filippini, pur non pienamente soddisfatta, si dichiara favorevole al controprogetto. La Commissione, rilevata l’incompatibilità dell’attuale art. 29 Lptca con la LPGA revisionata e con la giurisprudenza federale, propone al Parlamento di respingere l’iniziativa e di accettare il controprogetto del Consiglio di Stato.
Le conclusioni del rapporto commissionale sono state respinte con 23 voti favorevoli, 40 contrari, 0 astenuti, 19 non votanti.
Fonte: https://www4.ti.ch/
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